Art. 3.
(Allevamento e addestramento).

      1. È fatto divieto di incrociare, con altre o fra loro, le razze di cui all'articolo 2.

 

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      2. L'addestramento di cani potenzialmente pericolosi all'attacco e alla difesa è consentito solo nei seguenti casi:

          a) nell'ambito delle attività di vigilanza e di sorveglianza svolte dalle imprese private di sicurezza;

          b) nell'ambito delle attività dei differenti Corpi delle Forze dell'ordine e delle Forze armate;

          c) nei centri autorizzati all'addestramento di cani potenzialmente pericolosi, di cui all'articolo 5, comma 4, tramite personale che sia in possesso della formazione, delle competenze e dei titoli ufficialmente riconosciuti a tale scopo.

      3. È vietato l'addestramento specifico volto al combattimento fra cani o al combattimento con altri animali.
      4. L'allevamento di cani potenzialmente pericolosi è consentito esclusivamente nei centri di allevamento autorizzati, iscritti nei Registri ufficiali regionali, istituiti ai sensi dell'articolo 5, comma 4.
      5. Gli animali che si intendono utilizzare per la riproduzione devono superare i test comportamentali, idonei a garantire l'assenza di comportamenti aggressivi anomali, definiti dal Ministro della salute, con apposito regolamento da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.